FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

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18 dicembre 2018

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FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI  INCOLPEVOLI  - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI  INCOLPEVOLI  - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - ANNUALITÀ 2018 - DI CUI AL D.L. 102/2013 - CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 124/2013

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

In attuazione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; del DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L 25.5.2014, n. 80; del Decreto interministeriale del 31.05.2018; della deliberazione della Giunta Regionale n. 48/29 del 02.10.2018, concernente il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi destinati agli inquilini soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2018, con citazione in giudizio per la convalida.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare domanda secondo le modalità e i termini di seguito indicate.

Le domande dovranno pervenire:

scadenza entro il giorno 20 gennaio 2019  per completare l’elenco degli aventi diritto con gli inquilini morosi destinatari di atti di citazione in giudizio emessi entro il 31 dicembre 2018.

 

L’erogazione dei contributi agli aventi titolo è condizionata al trasferimento al Comune delle relative risorse da parte della Regione Sardegna e saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi.

Art. 1 - Destinatari dei contributi -

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2018, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2018 e dovuta ad una delle seguenti cause:

  1. perdita del lavoro per licenziamento;
  2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  4. mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
  5. cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le cause su indicate si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Art. 2 - Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare -

Fermo restando che l’atto di citazione deve essere del 2018, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

  • perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2018: si valuta raffrontando il reddito riferito all’ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE). Poiché l’INPS sta rilasciando per l’anno in corso l’attestazione ISEE relativa ai redditi 2016, si fa riferimento:
    • all’ISEE “ordinario” calcolato nel 2018 sui redditi percepiti nel 2016, nel caso in cui i redditi del 2017 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all’anno precedente. In tal caso l’ISEE relativo ai redditi del 2016 viene considerato valido anche per il 2017, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE relativo al 2016, sostanzialmente invariato nel 2017, con il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE riferita all’anno in cui il reddito era

“integro”, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

  • all’ISEE “corrente”calcolato nel 2018 sui redditi percepiti nel 2017, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2016 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE relativo al 2017 con il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE riferita all’anno in cui il reddito era “integro”, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

  • perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2018: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2018, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell’anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell’ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all’evento incolpevole. Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell’anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2018 alla data di cessazione dell’attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2017 computato per il medesimo periodo di tempo.
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2018.

Art. 3 - Requisiti per l’accesso ai contributi -

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati dal Comune:

  • reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
  • atto di intimazione di sfratto per morosità avvenuto nel corso del 2018, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell’atto di concessione amministrativa da parte dell’Ente gestore;
  • contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
  • cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, un regolare titolo di soggiorno;
  • residenza nel comune di Lula;
  • non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all’anno 2018.

 

Art. 4 - Criteri preferenziali nella concessione dei contributi -

 Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

  • ultrasettantenne;
  • minore;
  • con invalidità accertata per almeno il 74%;
  • in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

II nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell’atto di citazione.

 

Art. 5 - Contributi concedibili.-

Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, comprensivi della morosità e dell’eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, secondo le destinazioni di cui al successivo art. 6.

L’ammontare della morosità è indicata nell’atto di citazione e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali.

In caso di accordo con il proprietario dell’alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell’alloggio per differire lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l’alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l’abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del “passaggio da casa a casa”.

Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 mesi.

Art. 6 - Entità e destinazione dei contributi -

I contributi sono destinati:

  • fino a un massimo di 000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
  • fino a un massimo di 000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
  • ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  • ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
  • I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
  • Le ipotesi sub a), sub b) e sub c) possono combinarsi con la sub d), garantendo così all’inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, l’ipotesi sub a) è combinabile con la sub d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni.

 

Art. 7 - Non cumulabilità del contributo con altri benefici per finalità analoghe -

I contributi di cui al presente avviso pubblico sono alternativi e, quindi, non cumulabili con contributi, concessi per gli stessi fini, provenienti da programmi di intervento simili.

 

Art. 8 – Istruttoria delle domande, formazione elenco -

           Il Comune procede all’istruttoria delle domande pervenute entro i termini, verificandone la completezza e la regolarità e redigendo poi un elenco delle domande ammesse formulato sulla base dei criteri di preferenza indicati all’art. 4 del presente avviso, nonché l’elenco delle domande escluse.

L'elenco approvato con determinazione del Responsabile del Servizio è pubblicato, nel rispetto della normativa sulla privacy, nell’albo pretorio on line del Comune.

Il Comune provvederà a  comunicare l'elenco medesimo alla Regione entro il 31 gennaio 2018.

Sulla base dell’elenco formulato ai sensi del precedente articolo 8, i contributi sono concessi, in ragione del fabbisogno individuale accertato, a partire dalle richieste provenienti dagli aventi titoli preferenziali. Qualora, dopo aver soddisfatto dette richieste, le risorse residue  non siano sufficienti a soddisfare la totalità del bisogno degli inquilini  ammessi, i contributi sono erogati proporzionalmente al fabbisogno individuale, nei limiti delle dotazioni disponibili.

Nel caso in cui i fondi assegnati dalla Regione fossero insufficienti a liquidare il contributo a tutti gli ammessi, il richiedente se pur ammesso, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Lula.

La liquidazione del contributo avverrà con modalità che garantiscano il corretto utilizzo dello stesso per le finalità previste dalla normativa di riferimento e dal presente avviso:

dimostrazione con idonea documentazione dell’intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6 sub a).

documentazione attestante l'avvenuto differimento dell'esecuzione qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6 sub b); deposito di copia nuovo contratto sottoscritto dalle parti e debitamente registrato qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6 sub c); rilascio, da parte dell’inquilino beneficiario di delega alla riscossione in favore del locatore.

 

Art. 10– Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande -

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Lula.

Detti moduli , unitamente al bando sono reperibili presso:

l’Ufficio Protocollo in Via Dei Mille, 11, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30;

nella home page del Sito Web del Comune all’indirizzo: www.comune.lula.nu.it .

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie e dovranno inoltre indicare l’indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire:

scadenza entro il giorno 20 gennaio 2019 per gli inquilini morosi destinatari di atti di citazione in giudizio emessi entro il 31 dicembre 2018.

Le domande possono essere presentate:

A mano all’Ufficio Protocollo in Via Dei Mille, 11, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30;

Trasmesse ai seguenti indirizzi

Pec (Posta Elettronica Certificata) del Comune di Lula: protocollo@pec.commune.lula.nu.it

Pe (Posta Elettronica) del Comune di Lula: protocollo@commune.lula.nu.it

mediante Raccomandata A/R (la domanda deve comunque pervenire entro il termine di scadenza) al seguente indirizzo:

Comune di Lula - Ufficio Protocollo

Via Dei Mille, 11

08020 – Lula (Nu)

In caso di spedizione per posta sul retro della busta contenente l’istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura Domanda di partecipazione avviso pubblico. Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Annualità 2018”.

L’Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Art. 11 - Documentazione da allegare alla domanda -

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, copia della carta di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea);
  2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’alloggio oggetto dell’intimazione di sfratto;
  3. Copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
  4. Documentazione comprovante una o più situazioni causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale di cui all'art. 1 lettere a, b, c, d, e,f) del presente avviso;
  5. Documentazione comprovante la perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo:
    • se verificatasi prima del 2018: *)Copia Attestazione ISEE e Dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare rilasciata nel 2018; **) Copia Attestazione ISEE e Dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare riferita all’anno in cui il reddito era “integro”, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;
    • se verificatasi nel corso del 2018: ultima busta paga e tre buste paga precedenti all’evento incolpevole che ha determinato la riduzione di almeno il 30% del reddito. Per il lavoratore autonomo: reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2018 alla data di cessazione dell’attività
  6. Allegato A ipotesi di cui all'art. 6 del bando sub a,b,d - Dichiarazione del proprietario dell'alloggio di disponibilità in caso di assegnazione del contributo alla rinuncia all'esecuzione ovvero al differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile ovvero disponibilità a sottoscrivere nuovo contratto a canone concordato.
  7. Allegato B: ipotesi di cui all'art. 6 del bando sub c) Dichiarazione di disponibilità di altro proprietario a sottoscrivere un contratto se contestualmente viene versata la caparra dovuta
  8. Documentazione attestante l’eventuale presenza di almeno un componente all’interno del nucleo familiare che si trovi in condizione di invalidità accertata per almeno il 74% (certificato ASL), ovvero che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
  9. Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

 

Art. 12 - Autocertificazione dei requisiti e controlli -

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso.

L’Amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell’art. 71 del citato DPR.

Ai sensi del vigente Regolamento per l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive ISEE (Approvato con delibera del C.C. n. 60 del 15 ottobre 2012), devono sottoporsi a controllo tutte le dichiarazioni  recanti reddito pari a zero nonché un controllo a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 10% di quelle presentate.

Il Comune, nell’assegnazione del contributo per sanare la morosità incolpevole, avrà cura, altresì, di verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

A norma degli artt. 75 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445  in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 13 -  Motivi di esclusione -

Saranno escluse le domande:

  • pervenute oltre il termine stabilito;
  • non redatte sull’apposito modello di domanda;
  • redatte in maniera incompleta;
  • non debitamente firmate;
  • non corredate dal documento di riconoscimento.

 

Art. 14 - Responsabile del procedimento -

Il Responsabile del Procedimento è il dipendente Antonio Marras.

Per ogni informazione in merito al presente Avviso è possibile rivolgersi all'ufficio degli Affari generali, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì,  dalle ore 10,30  alle ore 12,30 la cui referente è la Sig.ra Antonietta Calzedda.

 

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei  dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente bando di concorso è titolare del Trattamento il Comune di LulaVia dei Mille 11, 08020 Lula. 

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando.

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente concorso ed inserito  nella domanda di partecipazione

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente bando. La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale.

I dati personali dei candidati saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

 

Art. 16 - Graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica -

Il  Comune adotta le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, per una eventuale graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 17 -  Norma finale -

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento  alla normativa statale e regionale in vigore, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/29 del 02.10.2018 e al bando regionale allegato alla determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 35102/1393 del 12/10/2018.

Lula, 14/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Mario Calia)

Ultimo aggiornamento: 09/04/2020, 15:01

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